IL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO E LA DEDUCIBILITA’ FISCALE
19.03.2014 08:42Il P.I.P. fino a pochi anni fa chiamato Fip è l’ acronimo di piano individuale pensionistico.
Oggi è l’ unico strumento finanziario che beneficia degli incentivi dello Stato , infatti è deducibile interamente sino a 5.164,57 €.
Detto ciò può considerarsi un vero e proprio piccolo investimento con un rendimento annuo certo che va dal 23% al 43% (aliquote irpef).
Inoltre la scelta del premio annuo da versare è completamente libero : vuol dire che se un anno si stipula un Pip di un certo importo, dal secondo anno in poi si può decidere di sospendere il pagamento per poi riprendere quando si vuole, o versare di più,o versare meno .
Vediamo nello specifico con alcuni esempi :
Poniamo il caso di un versamento di 5.000 euro e un reddito di 80.000 €
Queste sono gli scaglioni di aliquote irpef dal 2010
da € 0 a € 15.000,00 23%
da € 15.000,01 a € 28.000,00 27%
da € 28.000,01 a € 55.000,00 38%
da € 55.000,01 a € 75.000,00 41%
oltre € 75.000,01 43%
Vedremo che il cliente in questione risparmierà 2,150 €
Dovute da 5,000 (premio versato) x 43% (aliquota Irpef)
Il cliente investe 5,000 € e lo Stato gli rimborsa 2,150 €.
Poniamo il caso che il cliente versi 3,000€ ma abbia un reddito di 15,000 €
In questo caso risparmierà 690 €
Dovute da 3,000 x 23 %
Inoltre il sottoscrittore può decidere come investire i propri risparmi in base alla propria inclinazione finanziaria (gestioni separate, fondi obbligazionari, fondi azionari etc.)
E’ aperto a tutte le categorie lavorative sia autonomi che dipendenti e addirittura
Nei limiti sopra descritti, è possibile dedurre dal reddito imponibile
anche i contributi versati a nome dei familiari fiscalmente a carico.
Anche la tassazione sui rendimenti risulta agevolata (salvo manovre del governo) , difatti i risultati derivanti dall’ investimento del premio sono tassati con aliquota dell’11% . Mentre in fase di erogazione l’ aliquota è del 15 %, riducibile di uno 0,3%
per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica oltre il 15°anno, con un limite
massimo di riduzione del 6% quindi può scendere al 9%.
Sottoscrivere un Pip è ormai un esigenza ,dovuta da numerevoli fattori:
il nostro sistema previdenziale non regge il confronto con gli altri Stati europei,
necessità di politiche di contenimento dei costi e di riforme.
Inoltre l’allungamento della vita media , la riduzione delle nascite ,crisi occupazionale
gli oneri assistenziali a carico dell’INPS influiscono enormemente sugli importi delle
prestazioni pensionistiche che oggettivamente non saranno in grado di mantenere un dignitoso tenore di vita in età pensionabile.
I più penalizzati sono ovviamente i giovani lavoratori.
Tecnicamente il Pip , può essere definita un’assicurazione sulla vita a premi unici successivi che prevede la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile (o
capitale nei casi previsti dalla normativa) .
Le figure del Contraente,dell’Assicurato e del Beneficiario caso vita devono coincidere
In caso di morte del contraente prima dell’ inizio della prestazione pensionistica , l’ ammontare della prestazione viene liquidata agli eredi oppure ai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche.
La posizione è’ determinata dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del contraente .
La durata minima è pari a 5 anni.
L’ Aderente a scadenza ha diverse opzioni:
100% rendita
Max 50% capitale, 50% rimanente in rendita
100% capitale nel caso in cui la rendita derivante dal 70% del montante finale,
risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Può ottenere anticipazioni:
Per Spese Sanitarie (anche da subito ) in seguito a gravi situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli .max 75% del maturato.
Per acquisto prima casa (per sé o per i figli) dopo 8 anni max 75% del maturato
Ristrutturazione prima casa: max 75% del maturato
Per Cause diverse , quindi senza giustificazioni dopo 8 anni max 30% del maturato
Sono previsti i Riscatti:
Riscatto parziale ,fino al 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione della attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
Riscatto totale , in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’ inoccupazione per oltre i 48 mesi.
Il riscatto non è consentito qualora tali eventi si verificassero nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
Per vederci chiaro.
Domenico Pesce
domenicopesce@gmail.com
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