Accertamento: il raddoppio dei termini non è automatico!

I termini ordinari previsti per l'accertamento, nel caso in cui sussista una violazione che comporti obbligo di denuncia penale relativamente a uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, possono essere raddoppiati con conseguente possibilità per l'ufficio di notificare l'atto di accertamento anche oltre i termini suddetti.

Tuttavia, il raddoppio dei termini, non deve tradursi in un automatismo ma è necessario che sia oggetto di specifica motivazione; in sostanza, è necessario che l'Agenzia delle entrate renda noti al contribuente i motivi dell'allungamento del periodo d'imposta accertabile e della successiva emissione extra time dell'accertamento.

In mancanza di tale specifica motivazione, profilandosi una violazione del diritto di difesa, l'avviso di accertamento deve ritenersi nullo.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Commissione tributaria regionale di Milano che, con la sentenza n. 147/24/2014, ha accolto il ricorso del contribuente dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento in quanto: "nella motivazione, non contiene alcun riferimento alla normativa sul raddoppio dei termini di cui all'art. 37 del dl 223/2006"; inoltre, "tale carenza, incidendo sul diritto di difesa, non può essere sanata attraverso la produzione in giudizio di copia della denuncia".

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Dott. Giuseppe Mecca

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