ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS LEGITTIMO SOLO PER MANCATA COLLABORAZIONE DEL CONTRIBUENTE
L'emissione dell'avviso di accertamento prima che sia decorsi 60 giorni dalla notifica del Pvc, come è noto, comporta la nullità dell'atto stante la violazione del diritto di difesa del contribuente garantito dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Esistono, tuttavia, particolari motivi di urgenza che legittimano in qualche modo l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento.
In merito, la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15121/2015 ha stabilito che la mancata collaborazione del contribuente, ovvero il suo atteggiamento doloso e/o pretestuoso, possono giustificare l'emissione anticipata dell'accertamento quando sia oramai prossimo il decorso del termine di decadenza entro il quale esercitare l'azione impositiva.
In tali casi, dunque, l'ufficio può provvedere all'emissione dell'avviso di accertamento anche prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica del Pvc purchè ricorrano due presupposti: 1) sia oramai prossimo il decorso del termine di decadenza entro il quale esercitare l'azione impositiva; 2) il contribuente si sia mostrato poco collaborativo ovvero abbia in qualche modo rallentato l'attività dell'ufficio con la proprio condotta dilatoria.
Occorre precisare che i due presupposti devo sussistere congiuntamente. Infatti, la presenza di una soltanto delle due fattispecie non legittima l'emissione ante tempus dell'accertamento che in tal caso dovrà ritenersi assolutamente nullo.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca