Accertamento ICI: le risultanze catastali non fanno piena prova!
Il comune di Roma accertava un contribuente ai fini ICI lamentando il mancato pagamento dell’imposta comunale con riferimento a due immobili siti nella capitale. L’ente accertatore, in particolare, produceva in giudizio documentazione estratta dal catasto con la quale intendeva provare la proprietà degli immobili in capo al soggetto accertato.
Il contribuente impugnava prontamente l’avviso di accertamento contestando la pretesa fiscale alla fonte ed eccependo di non essere affatto il proprietario degli immobili de quo. Il comune si costituiva in giudizio e, forte delle risultanze catastali, ribadiva la legittimità dell’accertamento nonché la sua fondatezza nel merito.
La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 57/01/2014 del 14 gennaio scorso, ha accolto totalmente il ricorso proposto dal contribuente affermando testualmente che “in via normale l’ICI è dovuta sulla base delle risultanze catastali ma, davanti alle contestazioni delle stesse, va dimostrata da parte dell’ente impositore la proprietà dell’immobile ovvero la titolarità di altro diritto”.
In tal senso le risultanze catastali non forniscono piena prova della proprietà di un immobile o del possesso, rappresentando solamente “un sistema secondario per stabilire per stabilire la proprietà di un bene immobile”.
Infatti, l’unico strumento idoneo a fornire piena prova in tal senso “è rappresentato dalla trascrizione immobiliare ex art. 2643 del codice civile presso l’ufficio della conservatoria dei registri immobiliari”.
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Dott. Giuseppe Mecca