ACCERTAMENTO IN RETTIFICA SUL VALORE DELL’AVVIAMENTO: OCCORRONO ELEMENTI CONCRETI E SPECIFICI

Nell’ambito del trasferimento d’azienda può capitare che il valore dell’avviamento sia oggetto di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale operazione, normalmente, avviene attraverso l’applicazione da parte del fisco di metodi e criteri matematici in grado di attualizzare il reddito medio prospettico dell’azienda e di attribuirgli un valore economico.

Con la recente sentenza n. 2977/20/14, la Commissione tributaria regionale Lombardia è intervenuta sul tema evidenziando taluni aspetti importantissimi di ordine metodologico.

In particolare, annullando un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Desio e fondato proprio su formule di tipo matematico (dirette a rideterminare il valore di una cessione d’azienda), la Ctr Lombardia ha criticato aspramente le metodologie applicate dagli agenti del fisco definendole “multiuso e generiche”, pertanto inadatte a determinare l’effettivo valore dell’azienda oggetto dell’accertamento.

Queste le parole maggiormente significative che si possono apprezzare all’interno della citata pronuncia: “Le semplici stime basate su un calcolo matematico non prendono in considerazione numerosi aspetti concernenti l’attività economica ceduta, tra i quali rientrano anche fattori gestionali e amministrativi, elementi soggettivi che difficilmente possono essere valutati con rigidi automatismi”.

Non è tutto. I Giudici delle regionale, infatti, accogliendo l’eccezione di carenza di motivazione avanzata dal contribuente, hanno avuto modo di osservare che “l’Ufficio si è limitato a indicare il criterio astratto utilizzato per determinare il maggior valore dell’avviamento, ma non ha corroborato i dati richiamati con riferimento alla specifica situazione: se, infatti, il criterio enunciato nell’atto impositivo può essere astratto, tale non può essere l’accertamento in rettifica che deve giocoforza essere fornito di elementi concreti”.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

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