ACCERTAMENTO SINTETICO: I LIMITI AL CONCETTO DI “NUCLEO FAMILIARE”
Nell’ambito dell’accertamento sintetico e del redditometro, il fisco non può imputare ad un solo membro della famiglia la disponibilità complessiva di tutti i suoi componenti semplicemente richiamando il concetto di nucleo familiare. Il suddetto limite diventa ancora più stringente nelle ipotesi in cui gli altri membri della famiglia abbiano autonomamente dichiarato un proprio reddito.
L’Agenzia delle entrate, al contrario, dovrebbe imputare ad ogni familiare il reddito effettivamente prodotto dallo stesso oltre alla quota proporzionale dei beni che, seppur intestati agli altri componenti della famiglia, non risultino provvisti di autonomia reddituale.
Sono queste le conclusione rassegnate dalla Commissione tributaria provinciale di Como, all’interno della sentenza n. 108/13/14, che hanno determinato l’accoglimento del ricorso avanzato dal contribuente.
A destare maggiore curiosità è proprio la “bocciatura” dei giudici comaschi nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della tecnica di imputazione del reddito utilizzata.
Infatti: “L’impostazione dell’Agenzia delle entrate sconta un vizio concettuale rappresentato dall’aver posto a carico esclusivo della ricorrente, in base ad una sbrigativa nozione di nucleo familiare, il 100% dei beni presi in considerazione quali fonti di spese”.
In questo modo viene irrimediabilmente leso “il principio del carattere essenzialmente personale dell’obbligazione tributaria”, “a maggior ragione quando gli altri componenti della famiglia abbiano dichiarato un proprio reddito”.
La sentenza in commento deve essere accolta con le dovute note di merito. Infatti, l’imputazione personale, nei confronti di un solo membro della famiglia, degli effetti fiscali derivanti dal comportamento di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, rappresenterebbe una palese iniquità con ampi profili di illegittimità costituzionale.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com