Accertamento su compravendita di immobili: atto fittizio come arma di difesa
In caso di accertamento sintetico relativo ad incrementi patrimoniali imputati al contribuente per l’acquisto di immobili, la possibile difesa è ancorata alla dimostrazione che la compravendita eseguita è stata un mero atto fittizio (ossia che l’atto reale che si voleva compiere era una donazione) e che il prezzo attestato dal notaio non è stato, in effetti, mai pagato.
Ad acclarare tale strategia difensiva ci ha pensato la Commissione tributaria regionale Lazio con la sentenza n. 218/02/2013. Infatti la valutazione decisiva riguarda l’effettivo esborso del denaro a cui ricollegare capacità contributiva; al contrario, se alla compravendita non è seguito alcun esborso e ciò viene dimostrato dal contribuente, l’accertamento non ha ragion d’essere e deve essere dichiarato nullo.
I Giudici del Lazio hanno affermato, giustappunto, che l’atto pubblico “ha efficacia probatoria limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l‘intrinseca veridicità di esse”.
In ragione di ciò, deve ritenersi che la dichiarazione di versamento del prezzo all’interno dell’atto pubblico, nell’ambito del trasferimento del bene oggetto della compravendita, non ha forza probatoria invalicabile in ambito tributario.
Prima di rassegnarti a pagare, informati!
Dott. Giuseppe Mecca