Cartella di pagamento impugnata: la riscossione può riprendere solo dopo la sentenza di primo grado!
La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con la sentenza n. 248/05/2013, ha ripreso il principio di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992 che prevede una posticipazione del pagamento e della riscossione a mezzo della cartella esattoriale in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento sotteso.
Impugnato l'avviso dinanzi alla Commissione tributaria, infatti, la riscossione degli importi potrà essere attivata da Equitalia soltanto dopo la pronuncia del Giudice di primo grado.
Il caso di specie si caratterizzava proprio per la notifica di una cartella esattoriale al contribuente relativa ad un avviso di accertamento del 2005. Correttamente, sulla base dell'art. 15 del DPR n. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo un terzo delle imposte accertate e consegnava lo stesso ad Equitalia per l'esercizio della attività di riscossione.
Equitalia provvedeva alla notifica della cartella esattoriale al contribuente che, prontamente, impugnava l'atto esattoriale trovando il pieno accoglimento della Ctp di Avellino che testualmente affermava: "seppur è consentita sulla base dell'art. 15 DPR 602/73 la formazione del ruolo e la consegna al concessionario affinché ne curi la riscossione, si deve tener conto dell'art. 68 del D. Lgs. n. 546/92 che, in deroga a quanto previsto, pone un limite all'attività di quest'ultimo nella parte in cui ha introdotto una salvaguardia dell'obbligo del contribuente rinviandolo alla sentenza della commissione tributaria provinciale".
Alla luce della predetta sentenza e, soprattutto, sulla base di quanto disposto dal citato art. 68 deve ritenersi legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate che può legittimamente procedere alla formazione del ruolo ed alla consegna dello stesso ad Equitalia; al contrario, la notifica della cartella esattoriale ed il conseguente obbligo di pagare per il contribuente dovranno essere posticipati alla sentenza di prime cure.
Prima di pagare, informati!
Dott. Giuseppe Mecca