CARTELLA ESATTORIALE NULLA SE LA MULTA NON E’ MAI STATA NOTIFICATA
13.05.2018 17:53
La cartella esattoriale è nulla se l’atto di accertamento presupposto non è mai stato notificato al contribuente. La regolare notificazione dell’atto prodromico, infatti, costituisce una condizione di validità della successiva cartella di pagamento.
Molto spesso, soprattutto nelle grandi città, il contribuente “scopre” di aver accumulato un debito nei confronti del comune o della prefettura, relativamente a multe derivanti dalla violazione del Codice della Strada, soltanto nel momento in cui gli viene recapitata la cartella esattoriale da parte dell’ex Equitalia (adesso Agenzia delle Entrate Riscossione).
Ciò si verifica solitamente quanto il verbale di accertamento non è mai stato notificato al contribuente oppure quando tale notificazione è avvenuta in maniera difforme rispetto alla legge.
Ricevuta la cartelle esattoriale, il contribuente dovrà attivarsi tempestivamente e proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace competente.
E’ opportuno, nelle more, eseguire un’istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990 al fine di ottenere copia degli atti e, in particolare, delle relate di notifica degli atti di accertamento, così da avere contezza dei problemi che si sono verificati nella fase antecedente rispetto alla notifica della cartella di pagamento.
Avv. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com