Ecco l'emendamento presentato in Senato relativo alla "rottamazione" delle cartelle esattoriali

Proposta di modifica n. 5.0.50 al DDL n. 2968


5.0.50

SAIA, FLERES

RITIRATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rottamazione delle cartelle esattoriali)

        1. In considerazione della eccezionalità. della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea e considerata la difficoltà di accesso al credito, ai contribuenti, che hanno iscrizioni a ruolo di cartelle esattoriali e che non sono da considerarsi evasori ma soltanto debitori dello Stato, è concessa la possibilità di ''rottamare'' le cartelle esattoriali iscritte a ruolo o in corso di iscrizione alla data di approvazione della presente legge, inerenti erario ed istituti previdenziali, versando un importo pari al 25 per cento del valore totale della cartella.

        2. I contribuenti che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1 devono versare il 50 per cento dell'importo dovuto come sopra quantificato, all'atto di sottoscrizione dell'adesione alla rottamazione; un ulteriore 25 per cento deve essere versato entro 60 giorni dalla data del primo pagamento ed il rimanente 25 per cento deve essere versato entro 60 giorni dalla data del secondo pagamento. Una sola quota non pagata determina la decadenza automatica dell'adesione, ristabilendo in toto il debito ante rottamazione».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.