EQUITALIA: IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA NON E' RICONOSCIMENTO DEL DEBITO!
Per riconoscimento del debito deve intendersi a) una dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il dichiarante si riconosce debitore di un altro soggetto b) ovvero un comportamento attraverso il quale si manifesti, in maniera inequivoca, la medesima dichiarazione di riconoscimento. In quest'ultimo caso, ai fini del riconoscimento, deve potersi escludere che la dichiarazione e/o il comportamento possano essere diretti a fini diversi dalla volontà di riconoscere il debito (Corte di Cassazione, sentenza n. 23822/2010).
Mutuando l'affermazione della Cassazione sopra richiamata, la Commissione tributaria provinciale di Varese, con la recente sentenza n. 156/05/15, ha stabilito che il pagamento della cartella esattoriale non costituisce riconoscimento del debito e, pertanto, non è atto interruttivo del decorso della prescrizione.
La Commissione varesina, dunque, ha escluso l'applicabilità dell'art. 2944 del codice civile ("la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere") nei casi di pagamento della cartella di pagamento da parte del contribuente o di parte di essa.
Tale comportamento, infatti, non può assolutamente ritenersi quale riconoscimento del debito in quanto il contribuente non si confronta con il reale creditore (l'ente impositore) bensì con atti esecutivi azionati da un intermediario incaricato alla riscossione quale è Equitalia S.p.A.
E' evidente che il contribuente potrebbe provvedere al pagamento della cartella al solo fine di evitare conseguenze peggiori per il proprio patrimonio e non con l'intenzione di risconoscere il diritto creditorio altrui. L'avvenuto pagamento, dunque, non può precludere il successivo esercizio dell'azione legale da parte del contribuente a difesa dei propri diritti.
Sulla base di tali premesse, la Ctp di Varese accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento nonostante l'avvenuto pagamento parziale.
Per vederci chiaro
Avv. Giuseppe Mecca