EQUITALIA: IL RITARDATO PAGAMENTO NON COMPORTA DECADENZA DALLA RATEAZIONE!

L'art. 19, comma 3, del DPR n. 602/1973 prevede la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di MANCATO PAGAMENTO di cinque rate da parte del contribuente, anche non consecutive (prima della recente riforma fiscale le rate erano otto!). Il mancato pagamento, tuttavia, non deve essere confuso con il ritardato pagamento delle rate che è cosa ben diversa.

Infatti, come sapientemente spiegato dal Tribunale di Roma con la recentissima sentenza n. 54257/2016, in caso di ritardato pagamento non può esserci la decadenza dalla rateazione bensì una diversa sanzione quale può essere ad esempio il pagamento di interessi moratori.

L'importanza di questa sentenza (che riprende concetti già evidenziati dalla CORTE DI CASSAZIONE) è indubbia. Sulla base di tale interpretazione, infatti, EQUITALIA sarebbe tenuta a ripristinare tutti i piani di rateazione decaduti a causa del pagamento ritardato delle rate oltre a risarcire tutti i danni recati alle imprese ed ai contribuenti coinvolti.

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Avv. Giuseppe Mecca

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