EQUITALIA: LA MANCATA NOTIFICA DELL’AVVISO BONARIO COMPORTA NULLITA’ DELLA CARTELLA

Nel 2012, precisamente con la sentenza n. 7344/12, la Corte di Cassazione ha affermato un principio molto importante all’interno della procedura esecutiva posta in essere da Equitalia: l’avviso bonario deve considerarsi un atto autonomamente impugnabile e, come tale, deve collegarsi alle norme ed agli effetti giuridici relativi agli atti impositivi.

 

Ne discende, pertanto, che la mancata notifica dell’avviso bonario (quale atto presupposto) determina la nullità della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis Dpr 600/1973 (ossia, dell’atto successivo).

 

La Commissione tributaria regionale di Genova, con la recente sentenza n. 164/02/13, ha evidenziato ancora una volta l’approdo giurisprudenziale di cui sopra affermando di non poter “ignorare l’indirizzo della Suprema corte che, con la sentenza n. 7344/2012, ha stabilito che gli avvisi bonari sono da considerarsi atti autonomamente impugnabili, con tutte le conseguenze giuridiche che questo comporta”.

 

In conclusione si può affermare che, nelle ipotesi di omesso e/o irregolare notifica dell’avviso bonario, ossia dell’atto presupposto, la successiva cartella di pagamento ex art. 36-bis Dpr 600/1973 sarà assolutamente impugnabile in quanto nulla.

 

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Dott. Giuseppe Mecca

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