FUNZIONE DI GARANZIA DELLA COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL CONTROLLO EX ART. 36 TER DPR 600/73
Nei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi ex art 36 -ter d.p.r. 600/73 , è necessario che l'ufficio, prima di provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme asseritamente dovute dal contribuente, segua un giusto iter logico- giuridico comunicando preventivamente l'esito degli stessi.
È quanto viene affermato dagli Ermellini nella sentenza n. 22489 del 4 Novembre 2015, nella quale si pone l'attenzione, in particolare, su quella che è la differenza sostanziale di procedura prevista dall'art. 36 ter del D.p.r. 600/73 e l'art. 36 bis. All'uopo si ritiene opportuno, effettuare tale distinzione perché diversamente dalla procedura dell'art. 36 bis, l'art 36 ter del medesimo D.p.r. , si connota per l'effettuazione di controlli su dati e documenti esterni rispetto al mero contenuto cartolare della dichiarazione, che si risolvono nell'accertare la veridicità di quanto in essa riportato e non la mera sussistenza di errori o calcolo o di omissioni.
E' molto ricorrente che l'ufficio, come nel caso di specie esaminato dagli Ermellini, nell'effettuare i c.d. controlli
formali e, nello specifico, relativi alla deduzione di un assegno di mantenimento versato "una tantum" all'ex coniuge, si debba attenere al solo controllo formale dei documenti, peraltro richiesti dalla stessa Amministrazione, constatando la veridicità di quanto riportato nella dichiarazione e non alla mera sussistenza di eventuali omissioni da parte del contribuente.
Altresì, passaggio chiave ai fini di una legittima emissione della cartella e consequenziale iscrizione a ruolo è la funzione di garanzia della comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter dpr 600/73, per la necessaria interlocuzione tra l'amministrazione e il contribuente.
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 22489 del 04 Novembre 2015)
Avv. Fappiano Tommaso
tommaso.fappiano@mit.gov.it