Il reato di dichiarazione infedele è configurabile soltanto laddove sussista il dolo specifico nella condotta del contribuente.
Il reato di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del Dlgs. 74/2000, è configurabile soltanto qualora la condotta del contribuente sia caratterizzata dal dolo specifico. Ad affermarlo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. Pen. Sez. III sent. n. 11380/2014), nella quale la Suprema Corte si sofferma su due importanti elementi del reato: l’elemento soggettivo e il momento consumativo.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi su una sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva condannato un imprenditore a due anni di reclusione per il reato di dichiarazione infedele, ritenendo lo stesso addebitabile a titolo colpa, hanno colto l’occasione per soffermarsi su quale sia l’elemento soggettivo effettivamente richiesto dalla norma.
Nel caso posto all’attenzione della Corte l’imputato veniva ritenuto responsabile per non essersi adoperato nella ricostruzione dei documenti contabili da presentarsi all’amministrazione finanziaria, i quali erano rimasti sepolti sotto un tetto di amianto crollato a causa delle infiltrazioni.
Annullando la sentenza della Corte meneghina, i giudici del Supremo Collegio hanno precisato che può ritenersi configurabile la responsabilità penale per il reato di infedele dichiarazione soltanto se al momento della dichiarazione sussiste il dolo specifico del contribuente, l’onere della cui prova spetta al P.M.
La norma incriminatrice di cui all’art. 4 del Dlgs 74/2000 prevede infatti la punibilità della condotta cosciente e volontaria di chiunque rilasci all’amministrazione finanziaria una dichiarazione mendace al fine di evadere le imposte su i redditi o sul valore aggiunto, motivo per cui il reato non potrebbe essere addebitato a titolo di colpa.
Il reato di dichiarazione infedele si consuma al momento della presentazione della dichiarazione ed occorre dimostrare che in quel momento la dichiarazione dell’imputato “era infedele per una cosciente e volontaria rappresentazione decettiva dei fatti, strumentalmente orientata a evadere le imposte su i redditi o sul valore aggiunto”, non potendosi ritenere sussistente la responsabilità penale in presenza di un diverso elemento psicologico.
Precisano i Giudici che la prova dell’elemento soggettivo non può essere desunta dalla sussistenza di precedenti giudizi a carico del medesimo imputato per reati simili o analoghi, dovendosi in ciascun procedimento penale provare tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie incriminatrice invocata, senza che sia possibile desumerne la sussistenza da altri procedimenti.
Per vederci chiaro.
Dott.ssa Ezia MANCUSI
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