LA CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA AD UN FAMILIARE NON CONVIVENTE E’ NULLA

La Commissione tributaria regionale di Bari, con la recente sentenza n. 1028/06/14, si è espressa in maniera decisa in materia di notificazione della cartella di pagamento da parte di Equitalia Sud S.p.A. In particolare, il caso di specie riguardava la notificazione della cartella esattoriale eseguita nelle mani di un familiare non convivente e, dunque, in un luogo diverso da quella di residenza anagrafica del destinatario.

Il giudizio nasceva dall’impugnazione del ruolo da parte del contribuente il quale deduceva di non aver mai ricevuto alcuna cartella di pagamento.

L’agente della riscossione si costituiva in giudizio depositando la relazione di avvenuta notifica dalla quale si evidenziava la consegna della cartella esattoriale nelle mani di un familiare non convivente (padre del destinatario) avvenuta in un luogo diverso dalla residenza anagrafica del contribuente/destinatario.

Equitalia Sud S.p.A., inoltre, produceva soltanto una ristampa della cartella notificata al contribuente e non copia della cartella originale.

Nonostante il rigetto del ricorso da parte della Commissione provinciale, la Ctr di Bari ribaltava completamente l’esito del giudizio sulla base delle seguenti motivazioni:

  1. Equitalia Sud S.p.A. non ha soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico in quanto la ristampa della cartella di pagamento non può equivalere alla copia della cartella originale;
  2. La notifica della cartella esattoriale eseguita nelle mani di un familiare non convivente, residente in un luogo diverso dal destinatario, deve ritenersi affetta da nullità assoluta non sanabile.

Per questi motivi, la Commissione regionale accoglieva l’appello proposto dal contribuente con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com