LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI SI ESTENDE ANCHE AL COOBLIGATO!
Con riferimento ad una imposta di registro relativa ad un contratto di compravendita concluso nell'anno 2004, nell'anno successivo, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di rettifica e liquidazione nei confronti sia del venditore che dell’acquirente, obbligati in solido al pagamento della predetta imposta.
I due soggetti accertati decidevano di impugnare separatamente l'atto di accertamento dando vita a due separati giudizi che, seppur partendo dai medesimi presupposti, si concludevano (paradossalmente) con esiti diversi. Infatti, se al venditore veniva sensibilmente ridotto l'importo da pagare, l’acquirente vedeva rigettarsi il ricorso con contestuale condanna alle spese di lite.
Dalla giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli ultimi anni emerge chiaramente un principio: il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa pronuncia emessa nei confronti dì altro condebitore d’imposta, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia, a propria volta, promosso un giudizio già conclusosi, in modo a lui sfavorevole, con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (cfr., in tal senso, Cass. 13997/02, 1589/06, 28881/08).
Tuttavia, nell'anno 2011, il venditore (appellato nel frattempo dall’Agenzia delle Entrate) decideva di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, come disciplinata dall'art. 39, comma 12, del D. Legge n. 289/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, pagando un importo pari al 10% di quanto dovuto.
Nell'anno 2013 l’acquirente vedeva notificarsi una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro non pagata nell'anno 2004 e confermata dalla Commissione tributaria stante l'esito nefasto del suo giudizio.
La cartella veniva puntualmente impugnata in quanto, sulla base della circolare n. 48/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2011, precisamente sulla base di quanto stabilito al punto 16 b), "la definizione fatta valere da uno degli interessati estende gli effetti anche sulle altre controversie e sui soggetti aventi interesse alla definizione medesima. Ciò può accadere, ad esempio, in materia di imposta di registro, nell'ipotesi in cui l'avviso di rettifica avente ad oggetto lo stesso contratto di cessione sia stato impugnato separatamente da acquirente e venditore, con l'instaurazione di separati giudizi".
Sulla base di tali ragioni, Equitalia provvedeva immediatamente allo sgravio della cartella esattoriale dandone pronta comunicazione al contribuente senza che fosse neppure necessario il giudizio.
Prima di pagare, informati!
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com