La rivalutazione della nuda proprietà e gli effetti per l'usufruttuario!
Sebbene la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 81/E del 2002 stabilisca che in caso di usufrutto la rivalutazione dell'immobile spetti sia al nudo proprietario che all'usufrtutturio, la Ctr Brescia con la sentenza n. 436/64/2014 ha chiarito che, nel caso in cui il nudo proprietario abbia rivalutato il terreno per l'intero ammonatare, non si verifica alcuna sottrazione di materia imponibile nei confronti dell'erario.
Di conseguenza tale rivaltazione integrale compiuta dal nudo proprietario "libera" l'usufruttuario ed esclude eventuali plusvalenze imponibili al momento della cessione dell'immobile.
Il mancato danno procurato all'erario permette, dunque, di superare la non corrispondenza dal punto di vista soggettivo tra il soggetto che procede alla rivalutazione (anche per la parte relativa al diritto reale di usufrutto), ossia il nudo proprietario, ed il soggetto che ne beneficia, ossia l'usufruttuario.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
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