L’AUTO DI GROSSA CILINDRATA NON GIUSTIFICA L’ACCERTAMENTO
Sulla base di una ricostruzione sintetica del reddito imponibile, ottenuta attraverso i parametri del vecchio redditometro, l’Agenzia delle Entrate di Como notificava ad un contribuente lombardo n. 2 avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007.
In particolare l’accertamento si fondava sul possesso, da parte del contribuente, di un’autovettura di grossa cilindrata del 1999 alla quale i coefficienti del vecchio redditometro associavano un reddito di oltre 27.000,00 euro.
Il contribuente impugnava immediatamente tali avvisi ottenendo, dapprima, l’accoglimento parziale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como e, in sede regionale, il totale annullamento degli avvisi di accertamento.
La Commissione tributaria regionale di Milano, infatti, ha evidenziato come la disponibilità di un’autovettura di grossa cilindrata, alla quale i coefficienti del vecchio redditometro associano un determinato reddito (poiché considerano meramente i cavalli fiscali), non è elemento di per sé sufficiente a sorreggere un accertamento fiscale.
Queste le parole maggiormente significative pronunciate dai Giudici di Milano all’interno delle sentenza n. 2168/15/2014: “L’autovettura posseduta dal contribuente difficilmente può essere ritenuta espressione di una maggiore forza economica, poiché pare illogico ricondurre a una automobile del 1999 l’espressione di una capacità contributiva superiore a euro 27.000,00”.
E poi “la necessità di ricostruire l’effettiva capacità contributiva non consente l’attribuzione di maggiori redditi sulla base della sola disponibilità di un’autovettura vetusta”.
E’ opportuno sottolineare, in conclusione, che proprio tali criticità legate al vecchio redditometro hanno condotto alla riforma di questo strumento di accertamento fiscale per mezzo dei dl n, 78/2010 e dm 24 dicembre 2012.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com