LEGGE DI STABILITA': "CAMBIANO" I CONTROLLI DEGLI ENTI CREDITORI SU EQUITALIA

La legge di stabilità per l'anno 2015 modifica la disciplina dei rapporti tra enti creditori e agente della riscossione. In particolare nelle ipotesi in cui la mancata riscossione sia dipesa da negligenza da parte di Equitalia S.p.A.

In tali casi, infatti, a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 dall'art. 1, commi 682 e seguenti della legge di stabilità, l'ente impositore può adottare un atto di contestazione evidenziando, a pena di nullità, le omissioni, le irregolarità e i vizi riscontrati nell'attività di riscossione.

Inoltre, passa da 3 a 2 anni il termine entro il quale l'ente creditore può eseguire verifiche in merito alle comunicazioni di inesigibilità prodotte dall'agente della riscossione. Decorso il termine di 2 anni, infatti, Equitalia potrà ritenersi automaticamente discaricato dei ruoli oggetto della comunicazione di inesigibilità.

Vengono escluse dall'attività di controllo da parte dell'ente creditore le quote inferiori all'importo di 300 euro. Questa disposizione, a ben vedere, si coordina con il mini-condono approvato con la legge di stabilità.

Resta ferma la possibilità per gli enti di opporsi alla comunicazione di inesigibilità trasmessa dall'agente della riscossione attraverso il rifiuto del discarico.

Equitalia, in tali casi, potrà scegliere se attivare nuove procedure di recupero entro il termine di 12 mesi, pagare la sanzione prevista dalla legge o ricorrere innanzi alla Corte dei Conti.

Per vederci chiaro

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com