L’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE NON COSTITUISCE REATO SE MANCA IL DOLO DEL CONTRIBUENTE!
La Cassazione penale con sentenza 20777/2014 ha escluso la configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all’art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, in assenza del dolo del contribuente.
La vicenda su cui la Cassazione è stata chiamata ad esprimersi riguardava il caso del titolare di una agenzia pubblicitaria, imputato del reato di omesso versamento di ritenute certificate per non aver effettuato il versamento delle ritenute relative agli emolumenti corrisposti ai suoi collaboratori. Il Tribunale di Milano, aveva ritenuto nel caso di specie che dalle prove acquisite l’omesso versamento non era riconducibile ad una condotta omissiva volontaria e colpevole, e dunque in assenza del dolo del contribuente aveva assolto l’imputato ritenendo che il fatto non costituisse reato.
La sentenza di assoluzione veniva impugnata dalla Procura, ma la Suprema Corte non condividendo le motivazioni addotte dall’accusa ha ritenuto di confermare la sentenza di assoluzione, non mancando di soffermarsi sulla impossibilità nel diritto penale di ritenere il dolo in re ipsa, dovendosi procedere sempre e necessariamente ad un puntuale accertamento circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del soggetto, affermando che “il dolo, quantunque generico, non può mai essere impoverito con l’elusione dell’onere di accertamento che, quanto all’elemento soggettivo del reato, verte intorno alla prova di un fatto psichico il quale va sempre ricostruito, secondo le circostanze del caso specifico, tenendo conto del contesto nel cui interno è maturata la condotta del contribuente”.
La Corte, dunque, con tali argomentazioni ha ritenuto di confermare la sentenza di assoluzione del contribuente, ritenendo che tale omissione non fosse connotata dall’elemento doloso, avendo l’imputato dimostrato che le difficoltà finanziarie che avevano comportato l’omissione non fossero a lui imputabili e che non potessero essere altrimenti fronteggiate , e confermando la valutazione del giudice di prime cure secondo cui non fosse esigibile dallo stesso una condotta alternativa rispetto a quella tenuta.
Dott.ssa Ezia Mancusi
eziaa@hotmail.it