NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO EX ART. 140 C.P.C.: L’AFFISSIONE E’ OBBLIGATORIA
Nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario, la notifica della cartella di pagamento avviene secondo la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., ossia attraverso:
- Deposito del plico presso la casa comunale;
- Affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio;
- Invio della raccomandata informativa al destinatario.
Il mancato compimento del secondo adempimento (l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio) comporta nullità del procedimento di notificazione; nullità che non viene sanata con la successiva spedizione della raccomandata informativa.
Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 1600/01/14 dello scorso 14 marzo.
A parere dei giudici laziali, infatti, la suddetta affissione “costituisce una necessità sostanziale e non semplicemente formale, nel senso che non si tratta di un mero formalismo, ma è un adempimento finalizzato a permettere al contribuente l’immediata nozione dell’avvenuta notificazione”.
Tale omissione comporta nullità assoluta della notifica con la conseguenza che la successiva raccomandata informativa inviata al destinatario non ha un effetto sanante costituendo “altro turzionismo in favore del notificato, ma non è sostitutivo dell’affissione espressamente richiesta dalla norma”.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.giuseppe.mecca@gmail