Notifica della cartella esattoriale: in giudizio occorre esibire l'avviso di ricevimento!

La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 66/01/14, ha ribadito un concetto fondamentale in materia di notifica della cartella esattoriale a persona temporaneamente assente e/o nei casi di irreperibilità relativa: in tali casi, infatti, ex art. 140 c.p.c., sarà necessario l'invio di una seconda raccomandata al destinatario per informarlo dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. In caso di contestazione dell'avvenuta notifica da parte del contribuente, Equitalia dovrà esibire in giudizio l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata; in caso contrario, infatti, la stessa dovrà ritenersi inesistente!

Con tali conclusioni i Giudici di Roma hanno accolto il ricorso presentato da un imprenditore romano il quale asseriva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento. Equitalia si costituiva in giudizio ma ometteva di depositare, nonostante l'invito in tal senso da parte del Giudice, la cartolina avviso di ricevimento prevista dall'art. 140 c.p.c.

La Commissione, chiarendo la distinzione tra irreperibilità assoluta ed irreperibilità relativa, ha affermato come in quest'ultimo caso "la norma stabilisce una prima formalità integrativa, costituita dall'affissione alla porta di un avviso di avvenuto deposito e una seconda formalità, ossia la notizia dell'avvenuto deposito che il notificatore deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento".

Ecco perché, in caso di specifica contestazione del contribuente il quale dichiari di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, sarà onere del concessionario esibire in giudizio la seconda raccomandata che informa il contribuente dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale stante la sua temporanea assenza al momento della consegna.

La mancata esibizione della cartolina avviso di ricevimento determina l'inesistenza della cartella esattoriale in quanto la notifica della stessa "deve ritenersi del tutto irrituale".

Prima di pagare, informati!

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com