RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO: NUOVI LIMITI DALLA GIURISPRUDENZA
L’autorevole Commissione tributaria regionale di Milano, con due recenti sentenze (la n. 255/30/14 e la n. 414/49/14) ha fissato nuovi paletti all’utilizzo dello strumento previsto dall’articolo 43, comma 3, del DPR n. 600/1973, relativo al raddoppio dei termini per l’accertamento nelle ipotesi di denuncia penale.
Lo scopo è chiaramente quello di scongiurare un uso distorto dello strumento normativo finalizzato esclusivamente a “riaprire” periodi di imposta già chiusi e non più accertabili.
Il primo importante paletto è stato fissato attraverso la sentenza n. 255/30/14 in cui si esclude chiaramente la possibilità del raddoppio dei termini nelle ipotesi di accertamento relativo all’IRAP; infatti, come ben argomentato dai giudici meneghini, “la violazione di tale imposta non è penalmente sanzionata”.
Un altro importante monito nei confronti dell’Agenzia delle entrate è arrivato attraverso la sentenza n. 414/49/14. In tal caso i giudici milanesi hanno sottolineato che il raddoppio dei termini dell’accertamento non opera se la denuncia penale è successiva alla data di notifica dell’accertamento e che, in ogni caso, la denuncia deve essere allegata tra i documenti prodotti nella fase di giudizio di primo grado.
Vengono in questo modo fissati nuovi limiti all’utilizzo dello strumento disciplinato dall’articolo 43, comma 3, del DPR n. 600/1973, con la conseguenza che il raddoppio dei termini non sarà applicabile:
- Nelle ipotesi di accertamento relativo all’IRAP;
- Nonché tutte le volte in cui la denuncia sia successiva alla data di notifica dell’accertamento ovvero tutte le volte in cui la denuncia non sia stata allegata tra i documenti depositati nella fase di giudizio di primo grado.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca