Rettifiche comparative: onere della prova a carico del fisco!
Molto spesso gli atti di rettifica del valore di una compravendita immobiliare, emanati dalla Agenzia delle Entrate, si basano sulla comparazione con trasferimenti simili avvenuti negli ultimi tre anni. Orbene, in tali casi, l'onere di allegare gli atti assunti in comparazione spetta alla Agenzia delle Entrate e giammai al contribuente sul quale, si badi, non può gravare l'obbligo di procurarsi detta documentazione.
La mancata allegazione degli atti assunti in comparazione da parte dell'Ufficio rappresenta una palese violazione dell'art. 52 del DPR n. 131/86 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende) che testualmente prevede "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma".
Dal tenore della norma si desume agevolmente come la suddetta mancata allegazione comporti la nullità dell'atto di rettifica.
A ribadire tale concetto ci ha pensato di recente la Ctp di Milano con la sentenza n. 352/03/13; l'orientamento in esame, a dire il vero, oltre a ritenersi consolidato nell'espressione costante dei giudici di merito è stato sposato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3262/2013 citata dai giudici meneghini proprio nella sentenza n. 352.
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P. Avv. Giuseppe Mecca