SE IL PROCESSO TRIBUTARIO SI ESTINGUE LA CARTELLA E' ILLEGITTIMA

L'estinzione del processo tributario, per inattività delle parti e/o a causa della mancata riassunzione della controversia, comporta il venir meno dell'intero giudizio e di ogni effetto ad esso collegato; in buona sostanza, è come se l'avviso di accertamento non fosse mai stato impugnato.

Ne derivano due importantissime conseguenze:

1) l'accertamento si considera definitivo con effetto retroattivo essendo ormai trascorsi 60 giorni dalla sua notifica;

2) la prescrizione decorre dalla data di notifica originaria dell'atto impositivo/avviso di accertamento.

Per queste ragioni, in tali casi, l'amministrazione finanziaria si trova difronte ad una situazione davvero paradossale poichè, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 "la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo".

E' evidente, dunque, che la pretesa contenuta nell'accertamento diventa, di fatto, inesigibile.

Infatti, l'eventuale notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione a seguito dell'estinzione del processo, essendo ormai trascorsi oltre 2 anni dalla notifica originaria dell'avviso di accertamento, sarebbe assolutamente illegittima.

A chiarire quanto sopra ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4574/2015. Una decisione importante e davvero ben argomentata.

I Giudici di Piazza Cavour, infine, hanno affermato la non applicabilità della prescrizione ordinaria (decennale) poichè la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento non viene cristallizata all'interno di una sentenza ma, al contrario, resta contenuta all'interno dell'atto originario (applicandosi pertanto il termine di decadenza di cui all'art. 25 del DPR n. 602/1973) reso definitivo, con effetti retroattivi, a seguito dell'estinzione del processo tributario.

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com