SE LA FIRMA VIENE DISCONOSCIUTA DAL CONTRIBUENTE LA CARTELLA E’ NULLA

Ricorrendo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, un contribuente impugnava una cartella di pagamento asserendo di non aver mai ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione, ossia l’atto presupposto a fondamento della pretesa tributaria.

A questo punto l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio e depositava cartolina avviso di ricevimento tesa a dimostrare la regolare notifica dell’avviso al contribuente.

Tuttavia, il ricorrente disconosceva la firma apposta sulla cartolina instaurando così un apposito giudizio (procedimento di querela di falso) teso a dimostrare la non riconducibilità della sottoscrizione alla sua persona o a persona incaricata a ricevere la notifica dell’atto.

Il giudizio connesso relativo alla querela di falso si concludeva con esito positivo per il contribuente, con immediato riflesso nel merito del processo tributario.

I giudici comaschi, infatti, preso atto dell’esito del connesso giudizio, procedevano all’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della successiva cartella affermando testualmente che: ”Dall’espletamento della consulenza grafologica è emersa la falsità della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella impugnata sono illegittime”.

La sentenza in commento (n. 04/02/14) offre uno spunto particolarmente interessante all’interno delle possibili logiche di difesa tributaria.

Infatti, l’attenzione alla regolarità della notifica dell’atto presupposto (e non solo della cartella di pagamento!), rappresenta un passaggio dovuto stante la tutela apprestata dal nostro ordinamento, ex art. 24 della Costituzione e 7 dello Statuto del Contribuente, al diritto di difesa del contribuente.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com