SE L’ASSOCIAZIONE CULTURALE E’ ESTINTA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO E’ NULLO

Se l’associazione culturale è estinta deve ritenersi, a tutti gli effetti di legge, un soggetto giuridico non più esistente; di conseguenza l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un’associazione estinta deve ritenersi nullo.

Non è tutto. La responsabilità solidale del legale rappresentante dell’associazione estinta non è un fatto automatico. Al contrario, l’amministrazione finanziaria deve dimostrare la concreta attività negoziale svolta dal legale rappresentante in nome e per conto dell’associazione non essendo sufficiente il mero richiamo formale alla carica rivestita dal soggetto nel periodo di imposta accertato.

Sono questi i tratti salienti della sentenza n. 65/01/14 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona.

Il caso veniva generato da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Cremona nei confronti di una associazione no profit regolarmente estinta in data anteriore rispetto alla notifica dell’atto impositivo.

L’amministrazione finanziaria notificava altresì l’avviso anche all’ex legale rappresentante dell’associazione estinta alla luce della carica amministrativa rivestita nel periodo di imposta oggetto dell’attività accertativa.

Per le ragioni di cui sopra, l’avviso di accertamento veniva annullato dalla Commissione di Cremona.

Meritano di essere evidenziate, in conclusione, le motivazioni addotte dai Giudici della provinciale in merito alla presunta responsabilità solidale dell’ex legale rappresentante, ossia: “la responsabilità solidale e personale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità delle rappresentanza dell’associazione, bensì dell’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa. Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente”.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com