SOCIETA' A BASE RISTRETTA: NIENTE AUTOMATISMI!

Nel caso di società caratterizzata da una ristretta base sociale non può essere concepita come mero automatismo la previsione della "presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio (accertati in capo alla società) in favore dei soci".

Al contrario è necessario che a tale elemento, concepibile al più come indizio, si accompagnino ulteriori situazioni fattuali, quali ad esempio il tenore di vita, l'esame dei conti correnti ecc., idonei a comporre un quadro probatorio sostenibile in giudizio.

Al contrario, l'accertamento fondato soltanto sulla presunzione di distribuzione degli utili in ragione della ristretta base sociale, non è sufficientemente motivato ed ancorato ad un valido principio di prova nei confronti del contribuente.

La mancanza di elementi ulteriori rispetto alla "presunzione" non può giustificare l'inversione dell'onere della prova e la richiesta di prova negativa in capo al contribuente/socio.

Queste le conclusioni rassegnate dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino (sentenza n. 406/04/15) a supporto della decisione che ha visto l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento.

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com